In questa sezione sono riportate le disposizioni del Decreto Ministeriale 18 dicembre 2019 e ss.mm.ii. del Ministero dello Sviluppo Economico in merito al Piano di emergenza del sistema nazionale del gas naturale.
 
Il Piano di emergenza prevede 3 diversi livelli di crisi: 
  1. pre-allarme: possibile deterioramento dell’approvvigionamento in seguito a informazioni concrete, serie e affidabili tanto da far scattare i livelli di allarme o emergenza;
  2. allarme: significativo deterioramento dell’approvvigionamento causato da una domanda eccezionalmente elevata o dalla riduzione/interruzione di una o più fonti di approvvigionamento. A questo livello il mercato è però capace di far fronte all’emergenza senza ricorrere a misure diverse rispetto a quelle del mercato stesso; 
  3. emergenza: significativo deterioramento dell’approvvigionamento conseguenza di una domanda eccezionalmente elevata o un’alterazione/interruzione delle fonti. A questo livello, nel caso in cui tutte le misure di mercato siano state attuate ma la fornitura di gas sia ancora insufficiente, si provvederà a introdurre delle misure diverse da quelle previste dal mercato stesso.
Per ogni livello di crisi, il Piano di emergenza definisce un gruppo di misure, che possono essere adottate a seconda della necessità, al fine di aumentare la disponibilità di gas o diminuire temporaneamente la domanda.
 
Nei livelli di pre-allarme e di allarme, tutte le misure di mercato sono demandate agli operatori e hanno l’obiettivo sia di permettere il ripristino tempestivo di una condizione di normalità sia di mantenere costante la situazione senza che questa evolva in una condizione di criticità. Non sono previste in questa fase le misure “non di mercato”.    
Tra le misure attivabili:
  • aumento delle importazioni - utilizzando la flessibilità dei contratti in essere;
  • riduzione della domanda di gas - derivante da contratti rescindibili di natura commerciale;
  • impiego di combustibili di sostituzione alternativi negli impianti industriali - in base a specifici accordi o clausole nei contratti di fornitura;
  • attivazione da parte di Snam dei contratti eventualmente stipulati per la riduzione volontaria della domanda di gas da parte dei clienti finali industriali. 
Nel livello di emergenza, quando tutte le misure di mercato attuate siano risultate insufficienti a ripristinare una fornitura di gas idonea a soddisfare la domanda, l’Autorità competente può attivare con propri provvedimenti misure “non di mercato” coinvolgendo, qualora necessario, le opportune Istituzioni.
Tra  le misure attivabili:
  • interventi per incrementare la disponibilità di gas in rete;
  • utilizzo di stoccaggi di GNL con funzioni di "peak shaving";
  • applicazione di regole di dispacciamento della produzione di energia elettrica;
  • utilizzo dello stoccaggio strategico;
  • definizione di nuove soglie di temperatura;
  • riduzione obbligatoria del prelievo di gas dei clienti industriali (attuando, in quanto applicabili, le modalità definite dalla procedura di cui all’articolo 5 del Decreto Ministeriale 11 settembre 2007 recante l’obbligo di contribuire al contenimento effettivo dei consumi di gas);
  • sospensione dell’obbligo di fornitura da parte dei venditori verso i clienti non tutelati;
  • sospensione della tutela di prezzo.
 
Per maggiori informazioni potete consultare il Piano integralmente qui

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